Il codice civile (art.609) prevede espressamente le modalità per effettuare testamento in casi estremi come malattie contagiose, calamità pubbliche od infortuni.
Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie [601 c.c.], perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni. Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.
A cura del dr. Davide Montrucchio