
Aliquote e franchigie applicabili in caso di Successioni ereditarie sono state già trattate precedentemente in altro post ed è quindi utile approfondire anche il tema del “coacervo” e cioè l’istituto giuridico che prevede il cumulo delle donazioni pregresse al fine di verificare o meno l’applicazione della corretta franchigia.
Prendiamo come riferimento una situazione familiare in cui il padre viene a mancare e venga aperta una Successione ereditaria; supponiamo che precedentemente, quando ancora in vita, abbia effettuato diverse Donazioni al suo unico figlio.
Cosa succede nel momento della apertura della Successione ereditaria date le precedenti Donazioni?
Proprio in virtù dell’applicazione del Coacervo, come detto sopra, tutte le donazioni vengono riunite e il valore complessivo viene considerato per l’applicazione della corretta franchigia ed è un meccanismo che evita la prassi elusiva del “frammentare in più donazioni successive” il valore dei beni che cumulati supererebbero il valore di esenzione previsto.
Nel caso di cui sopra, Donazione da Padre a figlio, superare o non superare il valore di € 1.000.000 significa applicare o non applicare la franchigia il che significa versare o non versare l’imposta richiesta per valori superiori a € 1.000.000.
E se una delle Donazioni di cui sopra fosse stata effettuata tra il 2001 e il 2006, periodo in cui l’imposta di successione e donazione rimase soppressa?
Con sentenza n. 16677 – 11 maggio 2017, la Cassazione ha stabilito che anche le Donazioni effettuate tra il 2001-2006, periodo in cui l’imposta di successione e donazione era soppressa, vanno cumulate ai fini del calcolo del “coacervo”.
Questa impostazione della Cassazione è stata motivata facendo riferimento all’art.57 del D.lgs 346/1990 (il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) che impone l’applicazione dell’imposta a tutte le Donazioni anteriori.
Si deduce quindi che, per il calcolo del Coacervo, vengano comprese anche le Donazioni effettuate nel periodo 2001-2006.