
Successione legittima
Nella situazione in cui una persona venga a mancare, viene avviata una procedura di ricerca e apertura del testamento ma, come ci si comporta nel caso in cui il testamento non sia stato fatto oppure anche in sua presenza, non tutti i beni in vita del defunto siano compresi in esso?
Ci può aiutare il concetto di “Successione legittima” e cioè, una regolamentazione atta alla protezione degli interessi dei cosiddetti beneficiari.
Il riferimento normativo in casi come questo è il codice civile che indica i più stretti congiunti quali soggetti cui andranno in eredità i beni della persona defunta; facendo un esempio:
il coniuge ancora in vita e i figli (se presenti)
In assenza di figli?
In tal caso succederanno i fratelli, le sorelle e gli ascendenti. Qualora mancassero anche questi ultimi, si procederà secondo il principio di parentela più stretta con esclusione dei parenti in linea più distanti.
In quest’ultima situazione, quindi, la presenza dei parenti, ad esempio, di 3° grado escluderà automaticamente dalla successione gli eventuali parenti oltre il 3° grado di distanza.
E’ evidente pertanto che, nei casi di mancanza di testamento o di beni non inseriti in esso, il codice civile imponga una valutazione oggettiva basata sul grado di parentela senza il dovere di effettuare delle valutazioni di merito.
Esiste comunque un limite rappresentato dal sesto grado di parentela, oltre il quale, il codice stabilisce che il patrimonio venga devoluto allo Stato, considerando i gradi di parentela oltre il sesto troppo lontani.
Ecco quindi la definizione di “eredi legittimi” che non dovremo confondere con i “legittimari” (anche se molto spesso potranno coincidere) perché quest’ultime sono le persone verso le quali la legge destina forzatamente una quota del patrimonio ereditario che viene definita “di riserva” o “di legittima” .
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