Studio Montrucchio Capello

L’unione civile e la convivenza di fatto nelle Successioni ereditarie

Unione-civile

Unione civile e convivenza

Quali sono stati i cambiamenti in ambito successione ereditaria dopo l’entrata in vigore della legge Cirinnà?

Affrontiamo uno dei casi riportati nella nostra Tabella delle Successioni:

Cosa succede quando si apre una Successione e non è presente il coniuge né eventuali figli ma una convivenza di fatto?

Situazione 9 –  Coniuge non presente (senza figli ma in presenza di ascendenti)

Quota di legittima ascendenti: 1/3 patrimonio

Quota disponibile: 2/3 patrimonio

Normativa di riferimento – Legge Cirinnà n. 76/2016

In questo caso, è utile aprire una parentesi sulla normativa che ha regolato le unioni civili e le convivenze di fatto (Legge Cirinnà n.76/2016) andando a definire le modalità di successione ereditaria a seconda che ci si trovi nei casi di:

  • Unione civile (operante solo per le coppie omosessuali)
  • Convivenza di fatto

Per il legislatore l’unione civile è assimilata al matrimonio e pertanto, in caso di morte di uno dei due partner il superstite ha diritto alla quota di legittima esattamente come accade in una coppia sposata; al contrario, per la coppia che convive, in caso di morte di uno dei due, non è previsto un diritto di successione né quindi una quota di legittima.

Questo significa che la tutela delle parti all’interno di una coppia di conviventi, è attuabile esclusivamente mediante un testamento valido che possa evidenziare il lascito al o alla convivente per una parte di patrimonio che non potrà comunque superare la quota disponibile.

E’ inoltre bene precisare che, in caso di successione, la convivente che eredita un bene immobile, pagherà l’imposta di successione senza poter applicare alcuna franchigia e quindi per un valore uguale al 8% del suo valore catastale.

Possibilità di abitazione della casa

L’unica tutela prevista dalla legge nei riguardi del o della convivente è relativa alla possibilità di abitazione nella casa (se di proprietà) della persona deceduta; infatti, la Legge Cirinnà riporta: “il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.

Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.”
Il successivo comma 43 prevede che il diritto di abitare nella casa del convivente superstite termina nel momento in cui

  • il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza
  • ci sia un matrimonio, un’unione civile o una nuova convivenza di fatto.