
La donazione contestata …troppo tardi
La nostra Tabella della successioni comprende diverse situazioni; oggi vediamo uno dei casi descritti:
Situazione 2 – Coniuge
(1 figlio senza ascendenti)
Quota di legittima coniuge: 1/3 patrimonio
Quota di legittima figlio: 1/3 patrimonio
Quota disponibile: 1/3 patrimonio
Donazione contestata e azione di riduzione
Un padre di famiglia ha effettuato la donazione a favore dell’unico figlio nel corso del 1996 e il valore dei beni donati superava la Quota di legittima (1/3 del patrimonio); spostandoci avanti nel tempo, immaginiamo che il padre muoia dopo oltre 20 anni, ad esempio, nel 2020. A quel punto si aprirà la Successione.
La madre (legittimaria) risulterà, se ancora in vita nel 2020, lesa nella sua quota di legittima (1/3) e potrà quindi avviare un’azione di riduzione, cioè aprire un contenzioso legale con la finalità di recuperare dal figlio la parte (beni mobili e/o immobili) ricevuta in donazione oltre la quota di legittima stabilita dall’ordinamento giuridico.
Cosa succederà se l’azione di riduzione dovesse dare ragione alla madre ma, il figlio abbia nel frattempo alienato i beni che aveva ricevuto nel 1996 oppure se il suo patrimonio nel 2020 non fosse sufficiente a soddisfare il credito della legittimaria?
Decorrenza dei termini
Tutto dipende dalla decorrenza in termini di anni e cioè da quanto tempo è avvenuta la donazione “contestata” perché:
Se la donazione è avvenuta da oltre 20 anni, la madre (legittimaria) non potrà pretendere alcunchè dal figlio né dalla persona che, nel corso degli anni, abbia eventualmente acquistato i beni mobili o immobili dal figlio.